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Proposta di modifica n. 3.9 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        "9-bis. L'idoneità alla mansione permane efficace nel caso in cui il lavoratore, il cui rapporto sia per qualunque ragione cessato, ovvero si svolga presso più datori di lavoro nell'ambito della stessa giornata lavorativa, venga adibito a mansioni analoghe in altra azienda avente il medesimo codice ATECO di attività economica. In tali ipotesi non si applica il disposto del precedente comma 2, lettere a) ed e-bis). Il medico competente dell'azienda di provenienza mette tempestivamente a disposizione del lavoratore la cartella sanitaria e di rischio nonché ogni altra documentazione sanitaria disponibile. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro dell'azienda di destinazione del lavoratore di adibire il medesimo ad una visita medica preassuntiva, come previsto dal presente articolo"».