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Articolo aggiuntivo n. 4.0.23 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in tema di notificazioni a mezzo PEC)

        L'articolo 152 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 152. – (Notificazioni richieste dalle parti private) – 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto"».