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Articolo aggiuntivo n. 10.0.2 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Le scuole dell'infanzia paritarie concorrono alla distribuzione dei finanziamenti disposti dai comuni per l'edilizia scolastica sulla base della legge 11 gennaio 1996, n. 23, qualora il comune sia privo di una scuola dell'infanzia statale nel proprio ambito territoriale.

        2. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1».