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Articolo aggiuntivo n. 10.0.8 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».