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Proposta di modifica n. 1.92 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 04/08/18

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        Â«2-bis Per gli enti locali che hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine previsto per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data in cui la delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta definitiva.

        2-ter. Per gli enti locali di cui al comma 2-bis, fino alla data di deposito della delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».