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Articolo aggiuntivo n. 3.0.5 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione per l'edilizia)

        1. Dopo l'articolo 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

"Art. 23-quater.

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

        1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

        2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

        3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorre il termine di sessanta giorni entro cui possono essere intraprese le azioni dei soggetti terzi legittimati per la tutela dei loro diritti.

        4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».