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Articolo aggiuntivo n. 6.0.8 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la certificazione a stralcio)

        All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente";

            b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La certificazione di cui al comma 2-bis non costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7"».