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Articolo aggiuntivo n. 3.0.61 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 si interpreta nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, indipendentemente dalla loro frequenza, dal fatturato generato e dalle modalità di espletamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate. Le attività accessorie devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico».