presentato il 17/01/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Roberto MARTI (Lega) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 17/01/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 si interpreta nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, indipendentemente dalla loro frequenza, dal fatturato generato e dalle modalità di espletamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate. Le attività accessorie devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico».