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Proposta di modifica n. 3.18 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 1, aggungere il seguente:

        Â«1-bis. Alla legge 22 maggio 2017 n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 dell'articolo 18 le parole: "sicurezza e del buon funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento";

            b) al comma 1 dell'articolo 22 dopo le parole: "un'informativa scritta" sono inserite le seguenti: "e illustrata";

            c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 per le prestazioni svolte all'esterno dei locali aziendali indipendentemente dalla loro durata e frequenza. Le disposizioni di cui all'articolo 69, all'articolo 70, al comma 1 e alle lettere a), c), d) del comma 2 dell'articolo 71, all'articolo 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 continuano ad applicarsi in ogni caso"».