presentato il 17/01/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Sonia FREGOLENT (Lega) e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 17/01/19
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di titolarità e gestione della farmacia
e di distribuzione di farmaci)
1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società , salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società , l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare".
2. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, così come introdotto dal comma 1, già costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi alle norme del medesimo comma 1 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo".