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Articolo aggiuntivo n. 9.0.17 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di titolarità e gestione della farmacia
e di distribuzione di farmaci)

        1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare".

        2. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, così come introdotto dal comma 1, già costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi alle norme del medesimo comma 1 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo".