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Articolo aggiuntivo n. 10.0.15 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di chiamata diretta dei professori universitari)

        1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

(Reclutamento per chiamata diretta e per chiara fama)

        1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore di ruolo di prima o di seconda fascia o conferire posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento universitario che ricoprano, da almeno un triennio, una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o enti di ricerca aventi sede all'estero, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale o comunque sulla base delle equipollenze riconosciute dal medesimo Consiglio universitario nazionale. A tal fine, su proposta del Dipartimento interessato, previa valutazione di un'apposita Commissione composta da docenti di ruolo, esterni all'Ateneo, appartenenti al settore per il quale è prevista la chiamata e individuata dal Consiglio di amministrazione del medesimo Ateneo, il Rettore dispone la nomina o il conferimento della posizione con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico.

        2. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, su proposta del Dipartimento interessato, le Università possono altresì procedere alla copertura di posti di professore di ruolo di prima o di seconda fascia o di conferire posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti F Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e il Consiglio universitario nazionale. A tal fine, il Rettore dispone la nomina o il conferimento della posizione con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, senza necessità del parere della Commissione di cui al comma 1, quando la chiamata avvenga entro sei anni dalla vincita del programma.

        3. Le Università possono inoltre procedere, su proposta del Dipartimento interessato, sentiti il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, alla copertura dei posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta per chiara fama di studiosi italiani o stranieri, non appartenenti ai ruoli universitari, in possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica o professionale. La proposta, formulata al Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, è valutata da apposita Commissione istituita con decreto dello stesso Ministro e composta da tre membri di alta qualificazione, per il settore per il quale è proposta la chiamata, designati uno ciascuno dal Ministro, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Presidente European Research Council.

        4. Con il decreto di nomina nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia, il Rettore determina altresì la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito potendo altresì prevedere incentivi di carattere economico per equiparare il trattamento stipendiale a quello goduto dal professore o ricercatore chiamato".

            b) all'articolo 29, il comma 7 è abrogato.

        2. L'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è abrogato».