presentato il 17/01/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Simona PERGREFFI (Lega) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 17/01/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: ''di negoziazione'' sono inserite le seguenti: ''se risultanti dal bilancio'';
b) alla lettera b) del comma 1, le parole: ''in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività '' sono sostituite dalle seguenti: ''a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva'';
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Laddove le riserve di cui al comma 1, lettera b), assumano importo negativo, vengono considerate nella determinazione delle perdite ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, primo comma, e 2447, primo comma, del codice civile''.
d) al comma 4, le parole: ''2358, terzo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''2358, sesto comma'';
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Le riserve dì cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.''.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: ''agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle attività e passività '' e le parole: ''in contropartita del patrimonio netto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva''.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017».