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Articolo aggiuntivo n. 2.0.3 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: ''di negoziazione'' sono inserite le seguenti: ''se risultanti dal bilancio'';

            b) alla lettera b) del comma 1, le parole: ''in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività'' sono sostituite dalle seguenti: ''a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva'';

            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Laddove le riserve di cui al comma 1, lettera b), assumano importo negativo, vengono considerate nella determinazione delle perdite ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, primo comma, e 2447, primo comma, del codice civile''.

            d) al comma 4, le parole: ''2358, terzo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''2358, sesto comma'';

            e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Le riserve dì cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.''.

        2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: ''agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle attività e passività'' e le parole: ''in contropartita del patrimonio netto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva''.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017».