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Proposta di modifica n. 3.30 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. All'articolo 16-quinquies della legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "Nelle more delle risultanze del tavolo di lavoro il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: 'Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero effettua le verifiche entro trenta giorni dalla data dì comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni'"».