presentato il 17/01/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Paolo ARRIGONI (Lega) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 17/01/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)
1. Dopo l'articolo 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:
"Art. 23-quater.
(Adempimenti per l'inizio dei lavori)
1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.
2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.
3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.
4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».