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Articolo aggiuntivo n. 3.0.4 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione per l'edilizia)

        1. Dopo l'articolo 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"Art. 23-quater.

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

        1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

        2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

        3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.

        4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».