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Articolo aggiuntivo n. 11.0.33 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Art. 1139-sexies.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali)

        1. Dopo l'articolo 1139 del codice civile sono inseriti i seguenti articoli:

(Nomina dell'amministratore in edifici degradati, o ubicati in aree degradate)

        1. Negli edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e agli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, la nomina dell'amministratore nei casi previsti dall'articolo 1105 può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oltre che su ricorso di ciascun condomino, anche su istanza del Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, ovvero del Prefetto della Provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato, quando l'inerzia, o l'impossibilità di prendere i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune contribuisca a determinare, aggravare, o comunque impedisca di contribuire a rimuovere le condizioni di degrado in cui versa l'immobile, o l'area.

        2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere assunta dal Sindaco o dal Prefetto anche quando sia stata disposta la revoca dell'amministratore per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1136-sexies.

(Assemblee non in grado di deliberare in edifici degradati, o ubicati in aree degradate)

        1. Negli edifici condominiali ubicati in aree urbane degradate, o essi stessi degradati, l'amministratore, anche nominato ai sensi dell'articolo 1139-bis, quando verifichi che le assemblee indette in prima e seconda convocazione per la formazione delle tabelle millesimali, del bilancio, la ripartizione degli oneri condominiali, l'instaurazione delle liti per il recupero forzoso dì quest'ultimi, le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio e degli impianti e in genere per tutte le decisioni  indispensabili per la corretta gestione del condominio, non sono state in grado di deliberare per tre volte consecutive per difetto del quorum costitutivo, o deliberativo, e comunque quando si registri l'incapacità dell'assemblea di deliberare per un periodo superiore a un anno, assume egli stesso le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

        2. Nell'esercizio del potere di cui al comma che precede, l'amministratore giudiziario adotta una determina nella quale:

            a) fa constare l'incapacità dell'assemblea di deliberare per tre volte consecutive in prima e seconda convocazione per mancanza del quorum costitutivo o deliberativo, indicando le date e i sistemi adottati per la convocazione dei condomini, ovvero fa constare che detta assemblea non è stata in grado di deliberare per oltre un anno su argomenti necessari a assumere decisioni vitali per l'organizzazione del condominio e relativi alle materie di cui al comma 1;

            b) fa constare le decisioni che intende assumere per il funzionamento del condominio e le ragioni che le giustificano;

            c) deposita, entro dieci giorni dalla sua assunzione la determina con gli allegati presso l'Autorità Giudiziaria competente;

            d) dà notizia della determina e del deposito al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato.

(Poteri dell'Autorità Giudiziaria)

        1. L'Autorità Giudiziaria competente in sede di volontaria giurisdizione, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza per la comparizione dell'amministratore e, assunte quando occorre sommarie informazioni, disposta, se del caso, l'integrazione della documentazione allegata alla determina, senza ulteriori differimenti convalida, anche con prescrizioni operative o restrizioni, o non convalida la decisione dell'amministratore.

        2. La determina convalidata ai sensi del comma che precede attribuisce all'amministratore il potere di assumere le iniziative ivi indicate.

        3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere notificato, ad istanza dell'Autorità Giudiziaria, anche al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, i quali possono intervenire, senza formalità, all'udienza di cui al comma 1 con facoltà anche di interloquire.

(Revoca della determina)

        1. L'amministratore può in qualsiasi momento assumere motivata determina di revoca totale, o parziale di quella di cui all'articolo 1139-ter, comma 1, soggetta a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria col medesimo procedimento di cui all'articolo 1193-quater quando siano venute meno le ragioni che l'hanno giustificata.

        2. L'assemblea condominiale regolarmente costituita e atta a deliberare, può in qualsiasi momento revocare, o sospendere la determina di cui all'articolo 1139-ter o quella di cui al comma 1 che precede senza necessità dì alcuna convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria alla condizione che essa contestualmente assuma le decisioni oggetto della determina revocata.

(Obblighi dell'amministratore)

        1. L'amministratore, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1129, ha anche quelli:

            a) di assumere senza indugio l'iniziativa di cui all'articolo 1139-ter ricorrendone i presupposti;

            b) di riferire al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, dell'attuazione delle delibere assunte ai sensi dell'articolo 1139-ter ovvero delle loro revoche ai sensi dell'articolo 1139-quinquies;

            c) di richiedere al Sindaco del Comune ove l'immobile condominiale è ubicato la certificazione attestante la natura degradata della relativa area urbana, o dello stesso edificio entro quindici giorni dalla nomina.

        2. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra l'amministratore è considerato incaricato di un pubblico servizio".

        2. Al Codice civile sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

            a) Al comma 12 dell'articolo 1129 dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:

                   8-bis) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies.

        b) Al comma 13 dell'articolo 1129 dopo la parola: "revocato", è aggiunto il seguente periodo: "La revoca, anche su istanza del Sindaco o del Prefetto di cui all'articolo 1139-bis, è sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies. Pronunciando la revoca, l'Autorità Giudiziaria dispone la sospensione dell'interessato dall'esercizio della funzione di amministratore per un anno".

        3. Dopo il comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma:

            "431-bis. Anche in caso di mancata predisposizione del progetto di riqualificazione di cui al presente comma, il Comune è sempre tenuto, a richiesta degli interessati e ricorrendone i presupposti, a rilasciare 'attestazione di area urbana degradata o dì edificio degradato tale qualificato ai sensi in particolare dell'articolo 5, comma nono, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48"».