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Proposta di modifica n. 3.82 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. I centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma».