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Articolo aggiuntivo n. 6.0.5 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 6.
  • status: «Art. 6-bis.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

        1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

            b) al comma 13 dopo le parole: "entro trenta giorni dal ricevimento" sono aggiunte le seguenti parole: "della relazione tecnica favorevole redatta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e rilasciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 248 i lavori edili, in attesa che la Provincia provveda al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, possono essere intrapresi sulla base della medesima relazione che attesta il completamento e la conformità degli interventi di bonifica eseguiti";

            c) conseguentemente al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: "della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione".