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Proposta di modifica n. 1.52 al ddl C.764 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/07/18

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza, nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, solo in via residuale deve essere effettuata con mezzi diversi, quali posta ordinaria o «a mani» tramite ufficiale giudiziario, dalle nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari.