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Articolo aggiuntivo n. 1.0.20 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

(Semplificazione degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 125:

            1) le parole: ''e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate'' sono sostituite dalle seguenti: ''e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati'';

            2) le parole: ''incarichi retribuiti'' sono soppresse;

            3) i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: ''Per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, vale il regime di pubblicità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico'';

            b) al comma 126 le parole: ''mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le informazioni sono fornite in una dichiarazione distinta dal bilancio, redatta secondo una metodologia di rendicontazione autonoma e contrassegnata dal riferimento alla presente disciplina. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la dichiarazione è messa a disposizione dell'organo di controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori stessi. La responsabilità di garantire che la dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente articolo compete agli amministratori, ai quali, se omettono di depositare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254'';

            c) al comma 127 le parole: ''degli incarichi retribuiti'' sono soppresse;

            d) dopo il comma 128 è aggiunto il seguente:

            ''128-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 128. Le sanzioni di cui ai commi 125 e 126 si applicano dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto''».