presentato il 17/01/2019 in Assemblea del Senato da Stefano PATUANELLI (M5S) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
status: ëArt. 3-bis.
testo emendamento del 17/01/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. L'esonero si applica anche nei 'essi di conversione successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.";
b) al comma 2, dopo le parole: "L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo" sono inserite le seguenti: "o della conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato,";
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il medesimo lavoratore;
2-ter. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione o la conversione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva."».