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Proposta di modifica n. 10.35 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e all'articolo 9, sezione seconda, del CCNL 5 marzo 1998, comparto delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, si intendono per strutture tecniche e scientifiche, anche le unità organizzative con funzioni amministrativo gestionali per la cui direzione sono richieste particolari competenze. Sono fatte salve le indennità già attribuite a personale con il profilo di ricercatore o tecnologo, ancorché non ancora liquidate o pagate, alla data di entrata in vigore della presente legge».