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Proposta di modifica n. 6.6 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 04/08/18

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        Â«3-bis. All'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2019''.

        3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».