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Proposta di modifica n. 4.10 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 04/08/18

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''30 novembre 2012'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2020''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020, si provvede:

            a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018; a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per le esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.