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Proposta di modifica n. 5.19 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/01/19

1.Nella rubrica, dopo le parole: "in materia di", è inserita la seguente: "sicurezza,"

2. Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        Â«2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 23:

                1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

        2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo 'pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto dì fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante dì richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. 1l progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura 'esecutiva";

            b) all'articolo 34, comma 3 le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "importo pan o superiore alle soglie di cui all'articolo 35";

         c) all'articolo 36:

                1) al comma 1 le parole: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42", sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1 e 42,";

                2) dopo i1 comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri dì selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.";

        3) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

        "6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

            d) all'articolo 80:

                1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

                2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

                3) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

            "f-bis). L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere su atti o fatti che possono costituire motivi di esclusione":

                4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";

            e) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) per i lavori di importo inferiore a 3.400.000 euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";

            f) all'articolo 97:

                1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        "2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

                    a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

                    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

                    c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

                    d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

        2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

                    a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso: le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

                    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

                    c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);

                    d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

                    e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)".

                2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

                3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis sono effettuati";

                4) al comma 8, dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-bis" ;

            g) all'articolo 105:

                1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

                2) il comma 6 è soppresso;

            h) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";

             i) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia".

            l) all'articolo 174:

                1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

                  "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare, in subappalto le prestazione comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80";

            m) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;

            n) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

        "2-ter. All'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

                    a) al comma 912, la parola: "diretto" è soppressa.

                    b) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente:

        "912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".