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Proposta di modifica n. 1.34 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/01/19

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        Â«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 51 e 52 sono abrogati.

        8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per un ammontare pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 72,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 132,9 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) per un ammontare pari a 40 milioni per l'anno 2019, a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) per un ammontare pari a 23,4 milioni per l'anno 2019 e al 22,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.