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Proposta di modifica n. 1.306 al ddl C.1334-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/12/18

  Al comma 1131, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 28, comma 7, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
    b) all'articolo 50-bis:
     1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
     2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
     3) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
     4) alla fine del comma 3-quinquies aggiungere le seguenti parole: «, ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite». La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 1143, aggiungere il seguente:
  «1143-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1131, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle Spese fiscali».