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Proposta di modifica n. 1.103 al ddl C.1334-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/12/18

  Al comma 256, sostituire le parole: 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 3.958 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.326 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.674 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la casuale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di cigs siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'INPGI e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. Il trattamento di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.