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Proposta di modifica n. 1.149 ai ddl C.2 , C.1334 , C.1334-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/12/18

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000.