presentato il 21/12/2018 in Assemblea del Senato da Stefano LUCIDI (Lega) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 21/12/18
Dopo il comma 177, inserire i seguenti:
«177-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019".
177-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.";
b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, 'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del dodici per cento.";
c) all'articolo 173, comma 4, le parole: "al 15 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";
d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";
e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";
f) all'articolo 181, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma.";
g) all'articolo 199, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento"».
Conseguentemente, dopo il comma 323, inserire i seguenti:
«323-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:
(Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale)
1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
2. Per le finalità di cui al primo comma, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992."
323-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019».