presentato il 21/12/2018 in Assemblea del Senato da Gabriella GIAMMANCO (FI)
status: Precluso
testo emendamento del 21/12/18
Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
«251-bis. In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 5.000 euro (articolo 15 comma 1 i-septies TUIR).
251-ter. La detrazione di cui al comma 251-bis, spetta nella misura del 25 per cento dell'importo di cui all'articolo 15, comma 1, i-septies del TUIR, pertanto l'agevolazione massima è di 1.250 euro. Per fruire del beneficio occorre che:
a) si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
b) il reddito complessivo non superi i 40 mila euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni».
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: - 60.000.000;
2020: - 100.000.000;
2021: - 80.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», apportare le seguenti variazioni:
2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni:
2019: - 15.000.000;
2020: - 17.000.000;
2021: - 26.000.000.