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Proposta di modifica n. 1.1579 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/18

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

        Â«251-bis. In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 5.000 euro (articolo 15 comma 1 i-septies TUIR).

        251-ter. La detrazione di cui al comma 251-bis, spetta nella misura del 25 per cento dell'importo di cui all'articolo 15, comma 1, i-septies del TUIR, pertanto l'agevolazione massima è di 1.250 euro. Per fruire del beneficio occorre che:

            a) si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;

            b) il reddito complessivo non superi i 40 mila euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2019:  -    60.000.000;

            2020:  -  100.000.000;

            2021:  -    80.000.000.

        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», apportare le seguenti variazioni:

            2019:  -  10.000.000;

            2020:  -  10.000.000;

            2021:  -  10.000.000.

        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni:

            2019:  -  15.000.000;

            2020:  -  17.000.000;

            2021:  -  26.000.000.