Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.2118 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/18

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

        Â«386-bis. Il comma 65 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, è sostituito dal seguente:

        ''65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

        '6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo l, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari'''».

        Conseguentemente, sostituire il comma 653, col il seguente:

        Â«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».