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Proposta di modifica n. 1.1142 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/18

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

        Â«148-bis. Dopo l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:

        "6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono datale data."».

        Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».