Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1623 (testo 2) al ddl S.981
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/18

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

        267-bis. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

            Â«La Banca d'Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi, aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato»;

            b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

            Â«6. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 TUE, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente, e comunque per un periodo non eccedente 21 mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 TUE».