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Proposta di modifica n. 1.1290 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/18

Dopo il comma 163, inserire i seguenti:

        Â«163-bis. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica, ai fini del computo del periodo di cui alla lettera a) dello stesso articolo 20, comma 1, anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, risultino essere o essere stati in servizio con contratti di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione sussistano i requisiti richiesti di cui alle lettere b) e c).

        163-ter. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca, qualora l'attività sia stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un rapporto di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato erogato da Università, enti pubblici di ricerca o altri enti».

        Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

        Â«653.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».