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Proposta di modifica n. 1.1722 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/18

Dopo il comma 287 inserire i seguenti:

        Â«287-bis. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

        287-ter. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

        287-quater. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».