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Articolo aggiuntivo n. 1.0.124 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/06/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per future esigenze di protezione civile o lo sviluppo socio-economico del territorio)

        1. Dopo il comma 750 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2018) aggiungere il seguente:

        "750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario".».

        Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzeper l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.