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Articolo aggiuntivo n. 1.0.45 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Sost. id. em. 1.93 (Respinto)

testo emendamento del 28/06/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)

        1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

        "Art. 50-ter. - (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) - 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa') in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno - Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

        2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

        3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale)".».