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Proposta di modifica n. 1.34 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/06/18

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

            b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede nel limite complessivo di 566 milioni di euro in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di dodici mesi"».

        Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        Â«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 566 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

            a) quanto ad euro 186 milioni per l'anno 2018, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minati spese per 176 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

            b) quanto ad euro 380 milioni per l'anno 2018, mediante l'applicazione di un prelievo pari al 4 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2018, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».