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Articolo aggiuntivo n. 1.0.40 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso (Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.15 (testo 2))

testo emendamento del 28/06/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

        1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie; di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismi di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione i avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis).

        2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è Stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso.

        3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

        4. La garanzia di cui ai comma 3 deve essere di importo corrispondente ai costo preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione riparazione danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore dei Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

        5. Le disposizioni dal presente articolo non si applicano agli edifici con danni lievi di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».