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Proposta di modifica n. 1.1079 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/18

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

        Â«145-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il benefìcio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente:

        a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,4 milioni di euro per l'anno 2021».