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Proposta di modifica n. 1.300 ai ddl C.122 , C.523 , C.784 , C.914 , C.1221 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 18/12/2018 in Assemblea della Camera ExArt86Comma4Bis.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/12/18

  Al comma 1:
   all'alinea, dopo le parole: nella scuola primaria aggiungere le seguenti:, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche,;
   sostituire la lettera b) con la seguente: b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;
   sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2, comma 1;
   sostituire la lettera d) con la seguente: d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

  dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

  1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 2,86 milioni di euro nel 2019, a 4,16 milioni di euro nel 2020 e a 2,16 milioni di euro nel 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   c) quanto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,84 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,84 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.