Proposta di modifica n. 6.5 al ddl C.491 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/12/18

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministero della salute provvede a diffondere e pubblicare gli atti di irrogazione delle sanzioni sulla prima pagina del proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a trenta giorni, nonché su testate o su media on line e in almeno tre dei principali quotidiani a diffusione nazionale, con l'indicazione chiara dei nomi delle aziende che hanno omesso le informazioni o fornito informazioni false. Agli oneri derivanti dalla pubblicazione e diffusione dell'irrogazione delle sanzioni e per la tenuta del registro pubblico telematico si provvede con gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

nuova formulazione del 30/01/19

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute provvede a pubblicare, in formato Open Data, gli atti di irrogazione delle sanzioni sulla prima pagina del proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.