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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl C.1189-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/18

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis)
all'articolo 314, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Si applica la stessa pena se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza».