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Proposta di modifica n. 1.3303 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/12/18

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 650 sopprimere la lettera c);

        b) Al comma 651, all'alinea 545-bis, le parole: «la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi» sono sostituite da: «il cambio di nominativo»;

        c) Al comma 651, l'alinea 545-quater, è sostituito dal seguente: «I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati, i siti internet ufficiali dell'evento e le piattaforme online di soggetti terzi assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari, ferma restando la possibilità per tali soggetti di addebitare congrui costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive»;

        d) Al comma 651, l'alinea 545-quinquies, è soppresso.