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Articolo premissivo n. 01.21 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto (vai alla votazione) (Le parole da: "All'articolo" a: "«danni lievi»" respinte; seconda parte preclusa)

testo emendamento del 28/06/18

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ammissibilità Sisma Bonus)

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

        "13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del decreto-legge 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "sisma bonus". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto".

        2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione de1lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».