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Articolo aggiuntivo n. 1.0.49 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/06/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2011, n. 172, le parole: "31 dicembre 2018" e "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020" e "31 gennaio 2021".

        2. Limitatamente agli immobili ai cali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».