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Articolo aggiuntivo n. 1.06 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/07/18

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale 4/2016 e dalla 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale.».