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Proposta di modifica n. 1.3317 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/12/18

Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

        Â«651-bis. Coloro che danno in locazione o in sublocazione alloggi o porzioni di alloggi con contratti di locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 nonché i gestori di strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale, sono tenuti ad iscriversi in un registro nazionale, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività. L'iscrizione nel registro comporta l'assegnazione di un Codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN).

        651-ter. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza alle comunicazioni che vengono rese alla clientela e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle offerte di cui al comma 651-bis, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) di ogni singolo alloggio o unità ricettiva.

        651-quater. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano l'offerta descritta ai commi precedenti, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sugli strumenti utilizzati.

        651-quinquies. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 651-bis non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività.

        651-sexies. Coloro che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 651-bis, ovvero che contravvengono agli obblighi di cui ai commi 651-ter e 651-quater di riportare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN), o che Io riportano in maniera errata o ingannevole, ovvero che contravvengono al divieto di cui al comma 651-quinquies, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 al giorno per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività.

        651-octies. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti:

            a) le caratteristiche del registro di cui al comma 651-bis, le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

            b) i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e la conseguente iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

            c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.

        651-novies. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 651-bis, che deve contenere almeno:

            a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 651-bis, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

            b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

            c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

            d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

            e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

            f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

            g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

            h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

            i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

            l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

        651-decies. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

            a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

            b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

            c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

            d) ai fini dell'applicazione degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile;

            e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi».