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Proposta di modifica n. 1.77 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso (Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.129)

testo emendamento del 28/06/18

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        Â«2-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

        2-ter. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2-bis, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello-oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

        2-quater. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2-bis in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

        2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016.

        2-sexies. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in caso di interventi ultimati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 e 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

        2-septies. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

        2-octies. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 ovvero della sanzione prevista dall'articolo 37, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. La misura della sanzione di cui al citato articolo 37, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/200 sarà determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione al valere dell'immobile valutato per differenza tra il valore dell'immobile realizzato e quello precedente l'abuso.

        2-novies. II comma 2-sexies trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1º aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 decreto-legge n. 189 del 2016 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

        2-decies. Nei casi di cui ai commi 2-sexies e 2-novies qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo: iI titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune - subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

        2-undecies. Ai fini dell'attuazione del comma 2-sexies è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

        2-duodecies. II procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, si applica anche nei casi di cui al comma 2-novies.

        2-terdecies. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017.

        2-quaterdecies. Nei casi di cui ai commi 2-octies e 2-undecies del presente articolo, rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva dei reati edilizi e urbanistici, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria. II rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

        2-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-sexies a 2-quaterdecies del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».