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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl C.1189-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/12/18

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 314, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Si applica la stessa pena se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.».